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Questi
che seguono sono solo estratti di alcuni e fondamentali articoli
dello Statuto, che ogni socio accetta iscrivendosi alla Società.
Invitiamo comunque i soci a prendere visione dell'intero testo statutario
che gli verrà fornito a richiesta.
Art. 1
E' costituita con sede in Torino, Via Lanfranchi n. 28, la Società
cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione di
"Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori"
Soc. Coop. a r.l. La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti,
alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organi
provinciali e regionali di rappresentanza.
Art. 3
La Cooperativa si propone lo scopo di: a) di assolvere la funzione
sociale di difesa del potere di acquisto dei soci e dei consumatori
fornendo loro merci di buona qualità alle migliori condizioni possibili
mediante servizi sociali moderni ed efficienti; b) promuovere e
partecipare a tutte quelle attività e a quei servizi sociali, culturali
e ricreativi che favoriscono lo sviluppo di una democratica vita
associativa dei soci e delle loro famiglie, istituire servizi mutualistici
che sviluppino lo spirito di solidarietà fra i soci attraverso la
gestione di un fondo mutualistico, con proprio regolamento interno;
c) attuare tutte le iniziative atte a stimolare una attiva e democratica
partecipazione dei soci e dei loro familiari alla vita della cooperativa;
(omissis)
Art. 5
Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta
al Consiglio di Amministrazione. (omissis)
Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione, il Consiglio
si pronuncia in modo inappellabile e a suo esclusivo e insindacabile
giudizio. Esso non é tenuto a comunicare i motivi della eventuale
reiezione.
Art. 8
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
(omissis)
Art. 14
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del bilancio, ai sensi di legge.
Art. 18
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente
versato dai soci e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati,
deve essere devoluto.. (omissis) al Fondo Mutualistico per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (omissis)
Art. 19
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione
deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso da affiggersi
nei locali sociali almeno 8 giorni prima di quello fissato per la
prima convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno,
il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,
la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con
diritto di voto ed intervenuti tutti gli amministratori e tutti
i sindaci effettivi. (omissis)
Art. 20
L'assemblea ordinaria: 1) Approva il bilancio; 2) Elegge e sostituisce
gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
3) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
4) Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dal presente statuto o richiesti dagli
amministratori. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale
e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario
e sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia
da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In
questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni
dalla data della richiesta. (omissis)
Art. 21
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria
é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente
a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto
al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno. (omissis)
Art. 23
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti
nel libro dei soci da almeno tre mesi. (omissis). Il socio
può farsi rappresentare nella assemblea da altro socio non amministratore
avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato
non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per
ognuno di essi. (omissis).
Art. 25
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri,
da determinarsi dall'assemblea di volta in volta in occasione delle
elezioni dell'intero consiglio, non inferiore a 5 e non superiore
a 9. (omissis) Il Consiglio di Amministrazione rimane in
carica per tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. (omissis)
Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un Presidente,
e, occorrendo, un Vice Presidente.
Art. 27
(omissis) Pertanto spetta, fra l'altro, al Consiglio: - curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; - formulare i bilanci,
compilare il regolamento interno, da sottoporre alla approvazione
dell'assemblea; - stipulare atti e contratti di ogni genere, inerenti
alla attività sociale; - conferire procure, sia generali che speciali;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le
retribuzioni e le mansioni; - dare l'adesione della società ad organismi
consortili; deliberare circa l'ammissione, il recesso, la esclusione
dei soci; - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione, che, comunque, rientrino nell'oggetto
sociale, (omissis)
Art. 28
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la
rappresentanza sociale. Lo stesso é autorizzato a riscuotere da
pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura
ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza. Previa autorizzazione
del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in
tutto o in parte, al Vice presidente od a un membro del Consiglio,
nonché con speciale procura, ad impiegati della Società. Nell'assenza
o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice
presidente.
Art. 29
Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due
supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci, durano in carica
tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio
é nominato dall'assemblea. (omissis)
INFORMAZIONI GENERALI
Diritti e doveri in sintesi:
quando - quanto - come si paga la quota annuale
Come già scritto nella parte di questo opuscolo che riassume lo
Statuto, l'Assemblea ordinaria dei soci é annuale. Di questa viene
data comunicazione attraverso affissione e con altri eventuali mezzi,
come ad esempio l'invio di avviso scritto. Si invitano tutti i soci
a partecipare a queste assemblee, o a farsi rappresentare da soci
di fiducia, data la fondamentale importanza che esse hanno per la
vita della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
di norma mensilmente salvo casi eccezzionali, é di consuetudine
aperto ai soci che vi possono assistere. Se i soci hanno da comunicare
idee, lamentele o quanto possa essere utile per la Cooperativa,
possono farlo contattando direttamente i Consiglieri o inviando
una comunicazione scritta. E' predisposta una apposita cassetta
per raccogliere le comunicazioni dei soci.
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